Le sole buste paga che riportano il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia non sono sufficienti a costituire prova idonea del superamento del periodo di comporto posto alla base di un licenziamento. Ciò anche se il dipendente, durante il rapporto di lavoro, non ha mai contestato i dati relativi ai giorni di malattia riportati in busta paga e neppure il versamento della relativa indennità.
Ad avviso della Corte di cassazione (sentenza 1634/2018), in mancanza dei certificati medici relativi ai giorni di assenza, le buste paga consegnate al dipendente, poiché costituiscono documento che proviene dal datore di lavoro, non sono sufficienti ad avvalorare la circostanza che sia stato effettivamente superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in presenza di uno stato morboso.
Questo principio, secondo la Cassazione, si applica anche nel caso in cui le buste paga siano state regolarmente consegnate, mese per mese al lavoratore e quest’ultimo non abbia mai contestato i dati relativi ai giorni di assenza per malattia. Né a conclusioni differenti si può giungere per il fatto che, in sede di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, a fronte di una lettera di intimazione del recesso datoriale in cui erano stati elencati i giorni di malattia che avevano determinato il superamento del periodo massimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore non abbia contestato i singoli periodi di malattia.
La Cassazione aggiunge che, per consolidato indirizzo, il licenziamento per superamento del periodo di comporto rientra nella fattispecie del recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo, laddove l’onere della prova sui fatti costitutivi del potere esercitato ricade interamente sul datore di lavoro.
Nel caso sottoposto alla Suprema corte, il lavoratore ha sempre ricevuto le buste paga e non le ha mai contestate, né ha contestato l’indennità di malattia a lui liquidata in relazione ai dati che emergevano dalle buste paga.
Ad avviso della Suprema corte, che accoglie sul punto le conclusioni della Corte d’appello territoriale, nessun significato concludente può essere dato alla condotta del lavoratore, con la conseguenza che la sola produzione dei cedolini paga, in assenza dei certificati medici, non è idonea dimostrare il superamento del comporto da parte del lavoratore licenziato.
(IL SOLE 24 ORE pag. 19 · 02-02-2018)