Notifiche solo a mezzo Posta

Un'ordinanza della Corte di cassazione interviene sulla procedura per gli atti. Inammissibile ricorso con un gestore privato del servizio

È inammissibile il ricorso notificato all’ufficio tributi con un gestore privato di servizi postali: la notifica del ricorso a mezzo posta, senza utilizzare il gestore del servizio universale, Poste italiane, è inesistente. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n.21884/2018 depositata in cancelleria il 7 settembre scorso. La vertenza (ricordiamo che con decreto ministeriale del 19 luglio 2018 in G. U n. 208 del 7 settembre 2018, il ministero dello sviluppo economico ha disciplinato il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione) nasceva da un ricorso contro accertamenti per tributi locali (Tarsu, Tia) notificato al comune di Gallicano a mezzo corriere privato. Con ricorso per cassazione il contribuente replicava che, erroneamente i giudici regionali toscani avevano ritenuto tardiva e illegittima la notifica del ricorso. La Cassazione ha rigettato il ricorso e ritenuto inesistente la notifica del ricorso introduttivo effettuata da soggetto privato all’epoca dei fatti, non autorizzato a farla.

La notifica postale, infatti, riguardava l’esclusivo riferimento al gestore del servizio universale, Poste Italiane. I giudici di Piazza Cavour, per completezza espositiva hanno ritenuto di riassumere gli sviluppi della normativa in tema di notifiche, dicendo come la legge 4/8/2017, n. 124, all’art. 1, c. 57, lettera b) abbia disposto, con decorrenza dal 10/9/2017, l’abrogazione dell’art. 4 del dlgs 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa ha comportato, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale. La stessa abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. La cassazione aggiunge che alla nuova norma non possa essere attribuita efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione.

La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha ulteriormente precisato che le nuove regole non avranno effetto fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base delle direttive da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ai sensi della vigente normativa. Il collegio supremo, oltre al raddoppio del contributo unificato, ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite.

(ITALIA OGGI pag. 31 · 11-09-2018)