Comunicato accordo ferie

Il 28 marzo 2018 è stato firmato un importante accordo sulla fruizione delle ferie da parte del personale postale.

L’intesa ribadisce il principio della fruizione dell’intero periodo di ferie entro il relativo anno di maturazione.

A tal fine, ciascun lavoratore dovrà pianificare la spettanza annuale delle ferie entro il mese di gennaio.

La suddetta pianificazione dovrà prevedere:
1. La fruizione di almeno 5 giorni di ferie entro il 5 maggio di ciascun anno (n.b. la parola almeno consente al lavoratore di richiedere anche periodi più lunghi dei 5 gg.);
2. La fruizione di almeno due settimane lavorative di ferie dal 15 giugno al 15 settembre;
3. La fruizione della spettanza residua entro la fine dell’anno di riferimento.

Per i lavoratori con contratto part time ex verticale e misto, tale periodo sarà riproporzionato.

In caso di particolari esigenze personali il lavoratore potrà richiedere una programmazione dei periodi di ferie in deroga ai succitati criteri.

Entro il mese di febbraio l’Azienda fornirà una approvazione di massima della pianificazione e, quindici giorni prima dell’inizio del trimestre di competenza, rilascerà l’autorizzazione alla fruizione delle ferie.

Qualora non fosse possibile concedere le ferie nel trimestre autorizzato, il lavoratore potrà riprogrammare le ferie nel trimestre successivo.

L’iter autorizzativo dovrà prevedere il coinvolgimento dei responsabili diretti dei lavoratori (es. DUP, Responsabile CD, Responsabile CMP).

Resta confermato quanto previsto dall’art. 36, comma VII, del vigente CCNL (rimborso delle spese già sostenute dall’interessato).

In caso di mancata programmazione da parte del lavoratore, la pianificazione sarà effettuata dall’Azienda.

In caso di mancata fruizione delle ferie programmate (per motivate ed eccezionali esigenze), il lavoratore dovrà comunicare, entro una settimana, una nuova pianificazione del periodo non fruito, assicurandone la fruizione del trimestre di riferimento.

Con cadenza trimestrale sarà verificata la coerenza tra pianificazione/effettiva fruizione.
La mancata fruizione di residui di ferie non fruiti nell’anno di maturazione dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma XIII, del vigente CCNL.

L’imputazione dei permessi retribuiti per festività soppresse, da fruirsi entro l’anno di maturazione, non potrà essere effettuata dall’Azienda (art. 37, comma VI, CCNL). Inoltre, l’Azienda, con lettera allegata al verbale, ha ribadito che la fruizione dei PIR dovrà essere programmata dai lavoratori con la stessa modalità prevista per le festività soppresse.

Ribadiamo, infine, l’importante novità contenuta nel comma XII dell’art. 36, che prevede l’opportunità per ciascun lavoratore di poter “cedere” ad altri lavoratori parte delle proprie ferie. Tale Istituto dovrà essere regolamentato nel corso di un prossimo incontro con l’Azienda.

Roma, 29 Marzo 2018
LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLP CISL
FAILP CISAL
CONFSAL COM.NI
FNC-UGL COM.NI


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