Molestie in ufficio, cade la prescrizione

Pubblica amministrazione, segnalazioni interne (e licenziamenti) anche dopo 6 mesi dal fatto. Sospensione di 90 giorni ai dirigenti che non attivano l'Ufficio disciplinare. Madia: sanzioni efficaci.

ROMA Se il giudice assolverà un molestatore d’ufficio per avvenuta prescrizione, il licenziamento potrà comunque essere confermato se è il risultato del procedimento disciplinare a suo carico. L’assoluzione dalle molestie per prescrizione non farà cioè decadere il licenziamento. Non solo. La vittima potrà denunciare al suo datore di lavoro la molestia anche trascorsi sei mesi dal fatto, che invece costituiscono il limite per la denuncia penale.

E una delle novità contenute nella bozza del nuovo contratto degli statali in discussione fra governo e sindacati che proprio oggi si ritroveranno per cercare di arrivare alla firma al più presto. «Entro Natale», è l’obiettivo della ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia.

Nella bozza un capitolo è dedicato alla violenza di genere che, per la prima volta, viene affrontata in maniera più dettagliata, sia dalla parte delle vittime, con aiuti e congedi ad hoc, sia per quanto riguarda le sanzioni che diventano molto più dure rispetto a quei 10 giorni di sospensione previsti finora. «Bisogna fare in modo che chi sbaglia abbia delle sanzioni efficaci – spiega Madia – : l’indirizzo che ho dato è quello di fare in modo che i casi per cui ci possono essere delle sanzioni siano tipizzati meglio, spesso le norme che abbiamo ereditato erano troppo astratte, ciò faceva sì che anche quando il lavoratore sbagliava poi non c’era una sanzione efficace». E così ecco che si arriva al licenziamento per «molestie a carattere sessuale di particolare gravità»; identica sanzione anche per chi le ripete, pur senza particolare gravità, nel biennio.

Anche se la vittima non dovesse denunciare la molestia, i suoi superiori saranno obbligati a farlo entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza dei fatti. Se non lo faranno o si muoveranno in ritardo saranno ritenuti responsabili e punibili con la sospensione dal lavoro fino a 3 mesi.

Una volta arrivata la denuncia o del dirigente della vittima o di entrambi all’ufficio disciplinare, ci saranno 30 giorni per contestare l’addebito al presunto molestatore. Contestazione che potrà portare fino al licenziamento. Ma le molestie dovranno ovviamente essere accertate attraverso un’indagine interna, in contraddittorio con l’accusato.

L’accertamento potrà svolgersi anche con tempi diversi dall’eventuale indagine in seguito a denuncia penale. Se l’indagine interna sarà più rapida e accerterà la molestia, il licenziamento sarà comunque immediato, senza attendere la sentenza del tribunale.

(CORRIERE DELLA SERA pag. 23 · 05-12-2017)