La scadenza è tra un mese, il 25 novembre, ma sul fronte delle linee guida per stage e tirocini lo spezzatino continua e ciascuna regione procede per proprio conto. La data è stabilita nell’accordo Stato-Regioni del 25 maggio scorso, in cui le amministrazioni regionali si davano tempo fino al 25 novembre per recepire le nuove linee guida per la realizzazione di stage e tirocini.
Il nuovo testo prevede disposizioni importanti e ci aiuta a dipanare la nebbia della confusione che qualche giorno fa ha avvolto le proteste dei giovani studenti, scesi in piazza in oltre 70 città contro l’alternanza scuola-lavoro. Innanzitutto va fatta la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurricolari. I primi riguardano soprattutto gli studenti delle superiori, che quest’anno verranno coinvolti dalle 400 ore obbligatorie (200 per i licei), che svolgeranno stage di poche settimane, per imparare ad avere contatto con il mondo del lavoro, ma anche gli universitari.
Non si tratta di un contratto di lavoro, ma di un’esperienza formativa, e per questo non sono pagati. La nuova normativa riguarda invece i secondi, cioè stage realizzati dopo l’acquisizione di un titolo di studio (diploma o laurea) e non come parte del programma di studi. Senza essere dei rapporti di lavoro, sono dei trampolini di ingresso nelle aziende. Si calcola che gli stage di questo tipo, spesso fuori dalle norme, gratuiti o pagati al nero e senza rispettare le procedure, arrivino a coinvolgere oltre 500 mila giovani. E’ anche su questi tirocini che si è scatenata la protesta dei giovani, ma che nulla hanno a che vedere con le norme dell’alternanza scuola-lavoro.
Su questa seconda tipologia di stage e tirocini deve in ogni caso essere tenuta alzata la guardia, perché sono diventati l’icona della precarietà e degli abusi. Non solo per i mancati pagamenti, ma anche per le infrazioni sulle modalità di attivazione, nonostante le sanzioni previste dalle linee guida. li documento di 23 pagine che le contiene non ammette ignoranza. Prevede per esempio il pagamento di almeno 300 euro mensili, anche se in alcune regioni le aziende pagano di più dell’indennità minima; la gratuità quindi è bandita e non si può ammettere ignoranza.
La mancata corresponsione dell’indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, proporzionata alla gravità dell’illecito, in misura variabile da un minimo di 1.000 a 6 mila euro. Ogni stage deve essere attivato da enti autorizzati a stilare convenzioni con le aziende. Deve prevedere il progetto formativo, coordinato e valutato da tutor sia di azienda che di scuola e università. A tutela della salute e contro il rischio di incidenti durante lo svolgimento, è prevista un’assicurazione Inail a difesa della sicurezza.
La durata degli stage è stabilita in un minimo di due mesi, anziché di un mese come previsto in precedenza, e in un massimo di 12 mesi (che diventano 24 per i disabili). Sono previste quote percentuali di stagisti a seconda del numero dei dipendenti e delle dimensioni dell’azienda. I tirocinanti non possono sostituire i dipendenti nei periodi di picco delle attività. Non può usufruire di stage l’azienda che non è in regola con le norme su sicurezza e disabilità e che abbia effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi.
Questo e altro prevedono le linee guida che devono entrare in vigore il 25 novembre. Vedremo come andrà a finire.
(LA STAMPA pag. 17+18 · 23-10-2017)